Nel procedimento disciplinato dall’art. 250 c.c., come novellato dall’art. 1 della l. n. 219 del 2012, teso al riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, quest’ultimo non assume la qualità di parte, per cui la nomina di un curatore speciale è necessaria solo ove il giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi.
l’assunzione del cognome paterno sostituito o aggiunto a quello materno non risponde ad automatismo.
Nel presupposto che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, esso è rimesso al prudente apprezzamento del giudice che deve avere riguardo al modo più conveniente di individuazione del minore, in relazione all’ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell’eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome
Cassazione civile, sez. I, 09 Gennaio 2020, n. 275. Pres. Maria Cristina Giancola. Est. Laura Scalia.