Il ripristino della convivenza non prova l’avvenuta riconciliazione tra i coniugi e, di conseguenza, non è idoneo a bloccare la sentenza di divorzio. In mancanza della ricostituzione dell’affectio familiare, infatti, la semplice coabitazione non può essere considerata fattore interruttivo della separazione personale (nel caso di specie era stato provato che il marito separato dormiva sul divano e che tra i coniugi non c’erano rapporti intimi)
Cass. civile ordinanza 14037, sezione Prima del 21-05-2021