L’accordo con cui coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi degli articoli 67 e 69 della legge fallimentare, non trovando tale azione ostacolo nell’avvenuta omologazione dell’accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione
Cass. civile ordinanza 14049, sezione Prima del 21-05-2021