Il testamento è revocato di diritto ex art. 687 c.c., in caso di dichiarazione giudiziale di paternità ovvero di introduzione del relativo giudizio successivamente alla morte del testatore, ancorché quest’ultimo fosse cosciente all’epoca di redazione del testamento dell’esistenza del figlio biologico, in quanto ciò che rileva ai fini della caducazione del testamento stesso è la sopravvenienza o la scoperta di una filiazione in senso giuridico e non anche in senso meramente naturalistico, essendo irrilevante la conoscenza dell’esistenza di figli biologici che il testatore non ha riconosciuto per scelta.
Lo afferma la Cassazione (sentenza 169/2018) in un caso in cui la figlia biologica chiedeva l’accertamento della paternità naturale del defunto padre (il quale, pur avendo incontrato la figlia in vita, non aveva mai manifestato intenzione di riconoscerla), nonché la revoca, ex art. 687 c.c., del testamento olografo con cui il de cuius aveva devoluto la sua eredità in favore del coniuge e dei nipoti ex sorore.