L’atto con cui in sede di accordo di separazione consensuale in seguito alla negoziazione assistita il marito si spoglia dei suoi immobili in favore della moglie, va dichiarato inefficace nei confronti del figlio naturale del primo, se successivo al sorgere del credito del figlio a seguito di vittoria nel procedimento per risarcimento del danno per mancata assistenza morale e materiale da parte del padre.
E’ sufficiente la mera consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio arrecato con l’atto a danno del creditore, bastando la mera conoscibilità di tale eventus damni, posto che risulta verosimile che la moglie fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato dall’atto compiuto e della situazione di potenziale insolvenza del coniuge.
Trib. Roma sent. 12229 del 17 luglio 2024