Sono soggetti ad azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico o sociale, posto che la tutela degli interessi familiari – costituiti, nella specie, dalla grave situazione di invalidità della figlia dei ricorrenti, peraltro già sussistente anni prima della costituzione del vincolo – non fa venire meno il concorrente interesse dei creditori a rivalersi contro gli atti che pregiudicano il patrimonio del debitore. nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non abbia alcuna rilevanza la considerazione del motivo per cui i coniugi abbiano costituito il fondo patrimoniale: la possibilità per i creditori di agire per il tramite della azione revocatoria ordinaria prescinde da ciò, avendo quale termine di riferimento unicamente i parametri di cui all’art. 2901 e ss cod.civ.. Peraltro, nel caso in esame, la grave invalidità della figlia che secondo i genitori avrebbe costituito il motivo della costituzione del vincolo, era sussistente da circa un ventennio Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 24870 del 4 ottobre 2019 |