Qualora, nel contesto di un procedimento di divorzio, dalle risultanze processuali emerga un cambiamento delle condizioni reddituali delle parti, va revocato l’obbligo posto a carico del padre in sede di separazione di corrispondere per l’intero la rata del mutuo cointestato gravante sulla ex casa coniugale, assegnata alla moglie che nel frattempo ha iniziato a lavorare, essendo, detto pagamento, in allora imputato quale ulteriore forma di contribuzione al mantenimento della prole e al fine di consentire ai figli di godere presso entrambi i genitori di un tenore di vita il più possibile analogo a quello goduto in costanza di matrimonio; tuttavia, considerata la disparità reddituale ancora esistente tra le parti e la primaria esigenza di garantire ai figli comunque di beneficiare di un buon tenore di vita anche con la madre, va previsto, d’ufficio, che quest’ultima percepisca in via esclusiva l’assegno unico e universale e che le spese extra assegno siano sostenute per l’ottanta per cento dal padre.
Trib. Pavia ord. 25 luglio 2024
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