E’ ammissibile da parte del terzo creditore l’azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un coniuge in favore dell’altro in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione giudiziale, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge, sicché l’accordo costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2901, 3 co. c.c. (a norma del quale, nel caso in cui si sia dato luogo a pagamenti per debiti ormai scaduti, questi non possono essere soggetti ad azione di revocazione, anche qualora si potesse dimostrare che il debitore abbia volontariamente posto in atto agevolazioni verso un creditore rispetto agli altri.)
Cass. civ. Sez. III, 07 ottobre 2024, n. 26127