Il trasferimento a titolo oneroso della casa dal marito alla moglie è soggetto a revocatoria nonostante fosse previsto negli accordi della separazione.
Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza 1404 del 26 gennaio 2016, accogliendo il ricorso di una banca che chiedeva di revocare la vendita dell’immobile fatta da un suo cliente debitore.
I coniugi ritengono errato che il Giudice avesse fondato la scientia damni in capo al terzo acquirente, cioè la moglie del debitore, esclusivamente sul dato presuntivo costituito dal rapporto di coniugio.
Ma secondo la Cassazione, la prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.