Non è obbligatoria la procedura di mediazione in materia di azione revocatoria di trasferimento immobiliare, poiché la funzione dell’azione revocatoria ordinaria è soltanto quella di ricostituire la garanzia generica ex art.2740 c.c. tramite l’inefficacia relativa dell’atto dispositivo, sicché non v’è controversia alcuna sulla validità dell’atto, né tantomeno sull’oggetto della disposizione.
È legittima la domanda di revocatoria di cessione di quota immobiliare in adempimento di un obbligo previsto dalla sentenza di divorzio senza la formulazione della revocatoria della sentenza di divorzio, poiché il disposto dell’art.2901 c.c. richiama espressamente gli atti di disposizione patrimoniale, nel cui ambito non è possibile comprendere le sentenze di divorzio.
[Nella fattispecie, la Corte d’Appello ha confermato la revocazione della donazione all’ex coniuge e al figlio minore del fallito della quota di comproprietà su un immobile, cessione espressamente eseguita senza corrispettivo e per spirito di liberalità, anche se prevista come impegno nella sentenza di divorzio.]
Così si è espressa la Corte d’Appello di Milano con sentenza 2274/2017