L’atto di disposizione con cui un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all’altro il diritto di proprietà – ovvero costituisca diritti reali minori – su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, anche se l’accordo di separazione è stato omologato dal Tribunale e seppure l’atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell’obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.
Trib. Foggia sentenza n. 820 del 19 marzo 2024