L’azione revocatoria ex articolo 2901 c.c. avente ad oggetto l’atto istitutivo di trust è idonea a produrre l’esito di inefficacia dell’atto di conferimento, in quanto l’atto di conferimento è dipendente dall’atto istitutivo, in esso trovando la propria causa giustificatrice.
Nel trust, l’atto avente natura dispositiva è quello mediante il quale il bene conferito viene intestato al “trustee”, ma ciò non comporta che la domanda revocatoria debba essere necessariamente rivolta avverso questo negozio potendo essere utilmente proposta nei confronti dell’atto istitutivo del trust, in quanto l’inefficacia dell’atto istitutivo, conseguente al vittorioso esperimento di un’azione revocatoria, comporta pure l’inefficacia dell’atto dispositivo.
Sussistendo i requisiti di legge, è revocabile anche il trust costituito dai disponenti (genitori) allo scopo di “assicurare una vita decorosa ai figli”., tutelando la salute dei beneficiari, la soddisfazione di qualsiasi bisogno scolastico, di studio o comunque moralmente e socialmente apprezzabile sia di natura economica sia di natura non economica. Il tutto in modo che la separazione dei genitori non creasse pregiudizio ai figli beneficiari” “permettendo loro il normale ed ordinario godimento del fondo in trust”.
Trib. Teramo, civile, sentenza 21 novembre 2024 n. 1257
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