Tenuto conto dei principi ispiratori della legge n. 6/2004, deve ritenersi consentita una interpretazione estensiva della norma di cui all’art. 429 c.p.c. nel senso che, nell’ipotesi in cui non sia venuta meno la causa dell’inabilitazione, può disporsi la revoca di tale misura e l’applicazione della amministrazione di sostegno ove quest’ultima appaia in concreto maggiormente adeguata alle esigenze di tutela della persona interessata.
Tribunale di Mantova, 19 luglio 2016. Est. Venturini.