onde ottenere una revisione degli accordi presi in sede di separazione relativamente al quantum dell’assegno di mantenimento, il ricorrente non può fondare la propria istanza su fatti preesistenti alla separazione stessa, non rilevando la circostanza per cui, in detta sede, gli stessi non siano stati presi in considerazione, qualunque ne sia stato il motivo.
l’art. 156, comma 7, c.c., ammette la revisione delle condizioni di separazione solo se “sopravvengono giustificati motivi”, i quali, per consolidata giurisprudenza di legittimità, «consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo». La stessa sentenza di separazione, chiariscono gli ermellini, dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, «sul quale non possono incidere tutte le circostanze preesistenti alla formazione del titolo, in base al noto principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile», con la conseguenza che «gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione», qualunque sia il motivo della loro mancata valutazione, e la sentenza potrà essere modificata solo a fronte di fatti nuovi che non esistevano al tempo della separazione e di portata tale da mutare sostanzialmente il contesto fattuale su cui le parti o il giudice si siano basati nella fissazione delle condizioni di separazione.
Cassazione civile ordinanza 7 settembre 2020, n. 18530,