La casa data in comodato all’ex marito dal suocero per uso personale prima delle nozze e abitata con il figlio minore dopo la separazione va restituita dalla nuora al proprietario. Se non è ravvisabile la comune e inequivoca volontà di destinare l’appartamento ad abitazione della famiglia, la detenzione dell’alloggio è senza titolo.
Lo ha affermato il tribunale di Roma con la sentenza 18678/15 accogliendo il ricorso del suocero che sosteneva di aver concesso in comodato al figlio, prima che si sposasse, un appartamento di sua proprietà «per uso personale». Dopo qualche anno il figlio si è sposato e subito dopo separato, tornando a vivere con la mamma e lasciando l’appartamento alla ex moglie e al bambino nato dall’unione. Il ricorrente chiedeva la restituzione dell’immobile non solo perché occupato senza alcun titolo, ma anche perché nel frattempo anche lui si era separato dalla moglie e aveva necessità dell’alloggio.
La nuora sosteneva di non dover rilasciare la casa perché le era stata assegnata in sede di separazione. Secondo il Tribunale non è in discussione il principio in base ai quali ove il comodato sia stato convenzionalmente stabilito a tempo indeterminato, il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto anche dopo la separazione dei coniugi, con la conseguenza non può chiedere il rilascio del bene finché non cessano le esigenze abitative familiari.
Nel caso in esame, però, non risulta in alcun modo una «indispensabile inequivoca e comune volontà delle parti contraenti di destinare l’appartamento ad abitazione di un nucleo familiare sia pure di fatto», con la conseguenza che l’immobile deve essere rilasciato in favore del proprietario ricorrente