L’assegno di mantenimento a carico del coniuge separato ed in favore dei figli minori non si riduce per l’avvenuto pagamento dell’assegno alimentare da parte di ascendenti anche quando il loro cumulo soddisfa pur sempre lo stato di bisogno degli aventi diritto; pertanto è da ritenere inammissibile l’eccezione di parziale estinzione del debito da mantenimento ex art. 147 c.c. a carico del genitore, per l’avvenuto pagamento di assegni alimentari da parte dei nonni ex art. 433 c.c.
Così Trib. Taranto 22 febbraio 2017 (conforme Cass. 23569/2016)