L’assegno di divorzio resta a carico del piccolo imprenditore, che è anche pensionato, sebbene abbia cessato la propria attività dopo una crisi che si è protratta per anni.
Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 4263 del 3 marzo 2015, respingendo il ricorso di un ex fotografo, il quale, dopo aver chiuso la sua attività, aveva chiesto la revoca dell’assegno divorzile.
Ma i Giudici gli danno torto sia perché era anche pensionato, sia perché l’attività era in crisi da tempo e non aveva inciso sulla possibilità di mantenere l’ex moglie. La cessione definitiva della propria attività non cambiava il quadro di riferimento, trattandosi di una società priva di utili (lo stesso ricorrente del resto ammetteva che le nuove tecnologie introdotte unitamente all’ avanzare della sua età , da tempo avevano inciso negativamente sui redditi derivanti dal suo studio fotografico ) per cui era da ritenersi che ormai da tempo il ricorrente vivesse soltanto della sua pensione. D’altra parte, l’età della resistente e la sua posizione economica individuavano un’ effettiva difficoltà.