La Sentenza n. 3039/2017 del 22.12.2017 del Tribunale di Verona che, in materia di responsabilità da fatto illecito per l’omissione del riconoscimento di un figlio (accertata dopo 20 anni) ha precisato che: “Al convenuto anche se possa aver nutrito dei dubbi sulla propria paternità, appare comunque ascrivibile un profilo di colpa nella condotta omissiva dello stesso, astenutosi dal richiedere ogni approfondimento dal momento che “l’obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci – Cass. Sez. I n. 26205/2013” quale, nella specie, l’incontestabile consumazione di rapporti sessuali con la madre all’epoca del concepimento.”
Nella quantificazione del danno il Tribunale ha poi affermato che “va determinato in via equitativa, utilizzando quale parametro di riferimento i valori recepiti nelle tabelle del Tribunale di Milano per la perdita di un genitore” provvedendo, poi, a liquidare, “all’attualità” Euro 164.000,00 oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.