Le contrapposte richieste di modifica dei provvedimenti provvisori assunti in sede di udienza presidenziale di separazione, formulate ex art. 709 ter c.p.c. a distanza di soli due mesi, non permettono un congruo apprezzamento di circostanze asseritamente sopravvenute e dimostrano l’incapacità di gestione del conflitto genitoriale.
Ne consegue che i genitori vanno ammoniti che, in caso di reiterati comportamenti di mancata collaborazione, potranno essere adottati provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale
Tribunale di Bari 27 maggio 2022
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