In caso di danni all’alunno la scuola risponde per contatto sociale qualificato che implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.
In caso di danni all’alunno sussiste la responsabilità “da contatto sociale qualificato” dell’Istituto scolastico affidatario, sul quale gravano i doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175e1375c.c. impongono il controllo e la vigilanza del minore o dell’incapace fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile chiamato a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia. |
|
Cass. civ. Sez. III, 26 luglio 2019, n. 20285 |