Medico responsabile per il decesso del bambino dopo l’operazione alle tonsille perché non aveva informato i genitori sulle possibili conseguenze dell’intervento, anche se eseguito correttamente.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza 27751 dell’11 dicembre 2013.
Nel caso di specie i genitori di una minore ottengono il risarcimento dei danni dall’azienda ospedaliera perché il medico non aveva fornito le dovute informazioni sui rischi connessi all’operazione di tonsillectomia effettuata sulla figlia e sulle possibili complicanze post-operatorie. Dalla cartella clinica non risultava nessun documento comprovante che fosse stata data l’informazione sui rischi dell’intervento né sugli eventi post operatori che avevano causato la morte. Tanto basta per la responsabilità del medico, anche se l’intervento era stato eseguito correttamente.
La Cassazione evidenzia che secondo la definizione della Corte costituzionale (sentenza 438/2008), il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Nell’ipotesi di inosservanza dell’obbligo di informazione in ordine alle conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto viene pertanto a configurarsi a carico del sanitario una responsabilità per violazione dell’obbligo del consenso informato, in sé e per se, non assumendo alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell’illecito, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno.
Perché il consenso prestato sia consapevole e quindi valido ad escludere la responsabilità sanitaria occorre che il medico dia al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti sia le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità sia le conseguenze normalmente possibili anche se non frequenti.