Le somme di danaro di conto corrente, sia esso cointestato o meno, non rientrano in alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 177 c.c., dovendosi peraltro ritenere i trattamenti pensionistici proventi di attività separata di ciascuno dei coniugi. Riguardo le somme di denaro, i frutti dei beni personali e i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge appartengono alla comunione “de residuo”. Al contrario, le provviste di denaro nella disponibilità del coniuge di qualsiasi altra provenienza non ricadono mai, nemmeno al momento dello scioglimento, nella comunione dei beni. Ciò comporta che tutte le somme depositate in un conto corrente, qualunque sia la loro provenienza, sono estranee alla comunione dei beni fino al momento della sua cessazione.
Corte appello Palermo sez. I, 20/04/2018, n.822