La relazione platonica via web non comporta addebito della separazione, salvo sia di pubblico dominio e quindi leda l’onore e il decoro del coniuge tradito.
Nel caso di specie, la moglie aveva intrattenuto una relazione via internet per oltre due anni con un uomo che viveva in un’altra città. Il marito chiede che le sia addebitata la colpa della separazione, mala Cassazioneè di diverso avviso, e, con la sentenza 8929/2013, afferma che l’addebito non può derivare dall’infatuazione di «un altro soggetto», peraltro non corrisposta, a meno che la relazione platonica «in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà», traducendosi, in un’offesa alla dignità e all’onore del coniuge. Fondamentale perla Cassazionel’assenza di una prova di «congressi carnali» e il fatto che la storia non fosse venuta a conoscenza di terzi.
La sentenza si diversifica rispetto ad altre con cuila Cassazioneaveva affermato l’obbligo di lealtà, considerando rilevanti anche la semplice infatuazione o l’amore platonico nato in chat (9287/1997) o l’adulterio “apparente”(sentenza 9742/1999).
Addebito significa che la separazione –e cioè la crisi coniugale – è stata causata dal comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri matrimoniali; ne derivano conseguenze di tipo economico, vale a dire la perdita del diritto all’assegno di mantenimento per il coniuge “colpevole” e l’affievolimento dei diritti ereditari.
Nelle cause di separazione, l’istanza d’addebito è quindi spesso usata come strumento di pressione per indurre l’altra parte a rinunciare a pretese economiche o patrimoniali, e deve essere valutata con attenzione dai Giudici, i quali, nel pronunciarsi, debbono vagliare l’esistenza di un vero e proprio nesso di causalità tra violazione dei doveri coniugali e intollerabilità della convivenza, rigettando, di conseguenze, richieste pretestuose ed infondate