La mancanza di coabitazione tra la richiedente l’assegno divorzile e il nuovo compagno non vale a superare la prova della sussistenza di un progetto di vita in comune, presupposto per l’esclusione del diritto all’assegno, in quanto le ragioni sottese alla scelta della non coabitazione (ormai in alcuni casi assente anche nelle coppie coniugate) possono essere molteplici, non ultima anche quella volta a tentare di evitare di perdere il diritto all’assegno divorzile stesso.
così il Tribunale di Milano sentenza 30 gennaio 2018