La registrazione della conversazione telefonica tra coniuge e amante può essere usata come prova nella separazione, salvo il disconoscimento che deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e deve concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
App. Reggio Calabria, sez. civ., sent. 11 maggio 2022