Deve ritenersi pignorabile, senza l’osservanza dei limiti di cui all’art. 545 c.p.c., il reddito di cittadinanza, stante l’assenza nel testo del decreto istitutivo di qualunque riferimento alla natura alimentare di detto reddito e il carattere predominante di misura di politica attiva dell’occupazione.
Alla luce di ciò si può affermare che il reddito di cittadinanza può essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare.
Tribunale di Paola, decr. 13 gennaio 2022