ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento dovuto da un coniuge all’altro a seguito della separazione personale, il reddito dell’obbligato può essere desunto anche da presunzioni semplici, purché basati su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
nel caso di specie, il giudice del gravame, avendo dato atto delle emergenze documentali invocate dal ricorrente, ha ritenuto che queste non rappresentassero la vera capacità del contribuente, attraverso un ragionamento logico di tipo presuntivo che ha valorizzato un’ulteriore pluralità di elementi di fatto – tra l’altro la circostanza che P. era socio al 50% con la sorella della società G. SRL, di guisa che la riduzione del compenso in sede assembleare era stata una scelta compiuta dallo stesso P., non potendosi ipotizzare una opposizione della sorella;
la circostanza che la motivazione in merito alla crisi del settore non trovava riscontro nei bilanci societari, chiusi sia nel 2012 che nel 2013 con un utile, anche se progressivamente inferiore; la tempistica della delibera risultante strettamente legata alle vicende personali della separazione, come si evinceva dalla circostanza che il recesso dal contratto relativo alla casa coniugale era stato sottoscritto dalla T. in data 10/9/2014 e la delibera di riduzione del compenso era datata 8/9/2014; il tenore di vita condotto dalla famiglia prima della separazione; la circostanza che il ricorrente non aveva prodotto gli estratti dei conti bancari ad esso intestati successivi alla delibera stessa – ed ha adeguatamente motivato, sottolineando il collegamento temporale tra le vicende relative al reddito del P. e quelle proprie della separazione, oltre che la insufficienza della documentazione prodotta dal marito a comprovare un effettivo decremento reddituale, rimarcando l’assenza di documentazione relativa ai conti correnti bancari del P. successiva alla delibera.
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5279.