E’ ammissibile il reclamo in Corte d’Appello avverso il decreto di conferma ex art. 473-bis.15 c.p.c. (provvedimenti indifferibili) in virtù del disposto dell’art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c. che estende la reclamabilità a tutti i provvedimenti emessi in corso di causa – ivi compresi, dunque, i provvedimenti indifferibili – che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori.
nel caso di specie, il provvedimento reclamato aveva questo contenuto: « dichiara la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, dispone l’allontanamento della minore dall’abitazione familiare, collocando la medesima in una idonea struttura comunitaria fuori dal territorio riferimento, con facoltà della madre, ove condivida il progetto educativo elaborato nell’interesse della minore, di seguire la stessa, permanendo presso la medesima struttura di accoglienza; in assenza di adesione, la minore potrà essere collocata presso idoneo nucleo familiare affidatario e i rapporti tra la minore e la madre saranno regolamentati dai Servizi Sociali affidatari. Affida la minore alla specifica equipe multidisciplinare ed ai Servizi USSM competenti in cooperazione con i Servizi del territorio e con i presidi socio-sanitari della località ove verrà trasferita, in attuazione dell’accordo quadro “Liberi di scegliere”».
Corte App. Catanzaro ord. 11 settembre 2023
https://ius.giuffrefl.it/