L’art. 570 c.p. così recita:Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.
Il decreto n. 21/2018 ha aggiunto al codice penale dopo l’art. 570, il nuovo art. 570-bis che si occupa della Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.