il reato di sottrazione di minorenni si configura attraverso la condotta di un genitore che, contro la volontà dell’altro, sottragga a quest’ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l’altrui esercizio della responsabilità genitoriale.
L’elemento soggettivo del reato di sottrazione di minori è integrato dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà di sottrarre il minore all’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale e di trattenerlo presso di sé contro la volontà dell’altro.
Nel caso di specie è stata dichiarata colpevole la madre perchè si rifiutava di prendere accordi e decisioni con il marito, con il quale era in corso la separazione giudiziale, per regolamentare il suo diritto di visita e frequentazione della figlia minore , non consentiva i colloqui
telefonici dello stesso con la figlia, limitandosi a demandare la decisione di vedere e sentire il padre alla figlia affermando che era la stessa a non volerlo sentire o incontrare, non rispondeva alle sue richieste di notizie accampando ogni volta recriminazioni ed esternando insulti con riferimento a sue presunte mancanze relative al versamento del contributo al mantenimento della figlia.
Trib. Frosinone sentenza n. 2140 del 7 febbraio 2024
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