Integra il reato di molestie pedinare con insistenza, in modo fastidioso e per un arco di tempo significativo l’amante del marito
Il reato di molestia e disturbo alle persone previsto dall’art. 660 c.p infatti “può essere integrato anche da una condotta consistente nel seguire insistentemente la persona offesa, o il suo veicolo, in modo da interferire nella sfera di libertà di lei e da arrecare fastidio o turbamento. Quest’ultimo, del resto, non va confuso con più gravi situazioni, materiali o morali, quali lo stato d’ansia o paura, il timore per l’incolumità propria o altrui e l’alterazione delle abitudini di vita che sono gli eventi che, disgiuntamente, integrano il più grave reato di atti persecutori ex art. 612 bis cod.pen.
Cassazione penale sentenza n. 11198/2020