Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 660 cod. pen. commesso attraverso il mezzo del telefono, ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest’ultimo di interrompere o prevenire l’azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l’utenza non gradita; ne consegue che costituisce molestia anche l’invio di messaggi telematici, siano essi di testo (SMS) o messaggi whatsapp.
L’elemento soggettivo del reato sussiste anche se vi è la convinzione dell’agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un diritto, come il mancato versamento del contributo per i figli.
Il reo è tenuto a risarcire all’altro i danni morali.
Cass. Pen., Sez. I, sent. 4 dicembre 2024 n. 44477
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