Il genitore che iscrive il figlio a un istituto scolastico apponendo la falsa sottoscrizione a nome dell’altro genitore, attestando falsamente il suo consenso, è colpevole del reato di cui agli articoli 476 (Falsita’ materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e 482 c.p (Falsità materiale commessa dal privato), restando tutto irrilevante la frequenza, di fatto, di altro istituto scolastico da parte della minore.
Cass. penale sent. n. 3880 del 30/1/2025