Il rapporto sentimentale, sia pure di una certa durata, che difetti di qualsiasi manifestazione tangibile di stabilità, quale la convivenza, non consente di ritenere creatasi neppure quella situazione di minore reattività nella vittima, generata dall’affidamento e che consente di configurare il delitto di maltrattamenti.
Il reato di cui all’art. 572 c.p. richiede la sussistenza di un contesto famigliare, anche di fatto ma con stabile convivenza, una piccola azienda, cioè ambiti nei quali si realizza un affidamento di natura precettiva o di accudimento, anch’essi con carattere di tendenziale stabilità.
Tale affidamento tra le parti, privo del carattere della precarietà od occasionalità (Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, I., Rv. 255628) può indurre, da un canto, alla creazione di rapporti di forza che trasmodino nell’esercizio di violenza fisica e verbale, e dall’altro alla minore reazione della vittima, che, proprio in conseguenza della stabilità del vincolo o della materiale costante assistenza, non ritenga opportuno reagire, o non sia in grado di farlo.
Lo afferma Cassazione Penale sentenza 32156/2015.