L’accesso alla casella di posta elettronica altrui, contro la volontà del titolare, è comportamento idoneo a integrare il reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), anche se chi lo commette era a conoscenza della password personalizzata dell’account.
E’ quindi perseguibile la condotta della moglie che è entrata nell’account dell’ex marito e per dispetto ha modificato la password e la domanda di recupero.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 52572/2017