Il pagamento del mutuo ben rientra tra le primarie necessità della famiglia e, di conseguenza la corresponsione, durante il matrimonio, dei ratei da parte di un solo coniuge non comporta la ripetitività degli importi versati. Al contrario, dalla data della separazione, la quota parte imputabile al marito per le rate successivamente pagate dalla moglie dovrà essere rimborsata.
Tribunale Velletri, sezione II, sentenza 29 marzo 2022 n. 676