il conferimento in denaro effettuato durante il matrimonio da un coniuge, attraverso il quale l’altro coniuge acquisti un immobile, è riconducibile nell’ambito della donazione indiretta, come tale perseguente un fine di liberalità soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza l’atto di liberalità, e revocabile solo per ingratitudine; tale presunzione può essere vinta mediante la prova che il conferimento di denaro è stato effettuato non a titolo di donazione bensì a titolo di mutuo.
Il carattere liberale, invece, non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti effettuati o alle spese sostenute per l’immobile in comproprietà dopo la separazione, momento a partire dal quale i conferimenti e le spese dovranno essere considerati esclusivamente spese sostenute da uno dei comproprietari in favore del bene in comunione
Trib. Benevento, sentenza n. 48/2022