il diritto all’assegno sociale è ridotto, o escluso, soltanto quando il richiedente dispone di redditi effettivamente percepiti, come quelli dell’assegno di mantenimento o divorzile; ma il beneficiario non ha l’obbligo di escutere preliminarmente il patrimonio dell’ex coniuge obbligato a versarlo, specialmente se è incapiente e non si troverebbe nulla di utile su cui soddisfarsi; dunque, se versa in stato di bisogno, può rivolgersi direttamente all’Inps.
Trib. Milano sentenza 17.02.2022
il diritto a percepire l’assegno sociale per chi si trova in uno stato di «bisogno effettivo», sussiste senza che assuma rilevanza la mancata richiesta dell’assegno divorzile all’ex coniuge e tantomeno una modifica o revoca delle condizioni di divorzio: lo stato di bisogno del richiedente l’assegno sociale non può essere condizionato dalle «vischiosità dei rapporti familiari», compresi quelli derivanti dall’obbligo di pagamento periodico dell’assegno di mantenimento.
Cass. civile sent. n. 24954/2021