Quando si scioglie la comunione dei beni tra coniugi in caso di separazione ?
La disciplina di questa materia è di recente mutata.
Infatti, la L. 6 maggio 2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi” (c.d. “legge sul divorzio breve”), in vigore dal 26 maggio 2015, oltre a ridurre il tempo che deve passare dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale prima di poter proporre domanda di divorzio (da 3 anni a 1 anno, ulteriormente riducibile a sei mesi in caso di separazione consensuale), stabilisce, all’art. 2, che la comunione legale tra i coniugi si scioglie, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 191 comma 1 c.c., anche quando il Presidente del Tribunale autorizza
– i coniugi a vivere separati;
– ovvero alla data del firma del verbale di separazione consensuale dinanzi al Presidente, purché omologato.
La dottrina ritiene che il momento dello scioglimento della comunione coincida con la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, e sia quindi conseguenza della sottoscrizione del verbale di separazione. L’omologa successiva è solo una condizione risolutiva, collegata all’emanazione di un provvedimento collegiale di rigetto dell’istanza d’omologazione.
In caso di negoziazione assistita (art. 6 D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162) e di accordo di separazione raggiunto davanti al Sindaco (art. 12 D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162), gli effetti dell’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita o innanzi al Sindaco, ai fini dello scioglimento della comunione legale, si producano immediatamente (così come si deve ritenere per l’accordo di separazione personale ex art. 711 c.p.c.). Lo afferma parte della dottrina e anche la circolare del Ministero degli Interni del 1/10/2014 n. 16, ove si legge che «la data dalla quale decorreranno gli effetti degli accordi in esame è quella della “data certificata” negli accordi stessi. Tale data è quella che dovrà essere riportata nelle annotazioni ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati».
L’effetto dello scioglimento della comunione legale è quindi immediato, ma sottoposto ad una condizione risolutiva costituita dall’eventuale rigetto, da parte del Procuratore della Repubblica, del nullaosta o dell’autorizzazione.
Lo stesso vale allorchè l’accordo di separazione sia raggiunto innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello stato civile. Qui, ai sensi del terzo comma del citato art. 12, «L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio». Peraltro, «nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo». In sintesi, la comunione legale si scioglie già al momento della sottoscrizione dell’accordo, mentre la mancata comparizione delle parti ai fini della conferma per la data fissata dall’ufficiale dello stato civile dovrebbe valere quale condizione risolutiva dell’effetto.