La madre non può ostacolare il diritto di visita paterno.
Con la recente sentenza n. 3810 del 25/02/2015, la prima sezione della Corte di Cassazione dà torto a una madre condannata al pagamento alla Cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione per aver ostacolato il diritto di visita dell’ex-marito alle figlie.
Specie nei casi di acceso conflitto tra i genitori, accade spesso che quello collocatario adotti comportamenti ostativi degli incontri tra l’altro genitore e i figli. La legge, in questi casi, offre dei rimedi. Sono quelli previsti dall’art. 709 ter c.c. al secondo comma, il quale prevede che per il caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, si possono modificare i provvedimenti in vigore e il giudice può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di settantacinque euro a un massimo di cinquemila euro a favore della cassa delle ammende e, cosa di particolare interesse per i nostri fini,
3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
4) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro.
Nel caso all’esame de Giudici, la madre veniva ammonita ad agevolare il rapporto tra le figlie minori e l’altro genitore. Tuttavia, persistendo nell’ostacolare le visite, il Giudice dell’appello, non solo confermava l’ammonimento, ma disponeva nei suoi confronti una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1000 euro.
Quanto al risarcimento dei danni, i danni patiti dal genitore devono necessariamente derivare da comportamenti capaci di incidere sul rapporto genitoriale, esulando da detto contesto tutte le questioni attinenti al rapporto coniugale
Il rimedio del risarcimento dei danni, secondo l’opinione maggioritaria, ha una finalità duplice: da un lato, è un mezzo di coazione diretto a far cessare un comportamento illecito, inducendo il genitore inadempiente al corretto adempimento dei doveri genitoriali e dei provvedimenti emessi dal giudice in tema di affidamento e di esercizio della responsabilità genitoriale; dall’altro, è uno strumento per reintegrare un grave pregiudizio, poichè il risarcimento è connesso a una lesione degli interessi costituzionalmente garantiti del danneggiato. Quindi, se non sussiste in concreto alcun pregiudizio, tale condotta potrà essere sanzionata soltanto attraverso i rimedi dell’ammonizione e della sanzione pecuniaria.