Al coniuge superstite spetta, in aggiunta a quanto ricevuto a titolo di eredità, il diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare, nonché di usare i beni mobili che la corredano (come il mobilio o quant’altro serva ad agevolare l’abitabilità della casa, mentre sono esclusi i beni che hanno formato oggetto di investimento, come i quadri di valore, o quelli che servono per l’attività lavorativa). Tuttavia, affinché il diritto sorga, la casa deve essere in comproprietà tra i due coniugi, o di proprietà del solo coniuge venuto a mancare: in questo senso Cass. sent. n.6691/00 del 23.05.2000, che interpreta letteralmente l’art. 540, 2° co. c.c.