Nel caso in cui, su volontà di entrambi i genitori, i figli siano stati in passato iscritti alla scuola privata, costituisce realizzazione del preminente interesse del minore consentire la prosecuzione del ciclo scolastico in corso, nell’ipotesi in cui la prole iscritta abbia manifestato peraltro alcune non gravi difficoltà. Ciò soprattutto dove sia provato che il genitore dissenziente abbia, in realtà, un tempo condiviso la scelta di iscrivere i figli alla scuola privata.
Cosi, Cassazione civile, sez. VI, 14 Febbraio 2017, n. 4060