Registrare le conversazioni per poi eventualmente usarle in una causa, è lecito oppure no?
Dipende
Le registrazioni lecite
È lecito registrare una conversazione tra presenti se ciò non avviene tra le mura della privata dimora del soggetto registrato all’oscuro della registrazione. Chi alla conversazione partecipa può sempre registrarla; non può invece registrarla un terzo.
È sempre lecita la registrazione fatta nell’abitazione del soggetto registrante o in altro luogo di sua pertinenza (es. luogo di lavoro). La registrazione è lecita in una via pubblica o all’interno di un esercizio pubblico. In questo casi non si ritiene vi sia lesione della privacy.
Le registrazioni illecite
La registrazione è illecita se avviene nella dimora del soggetto registrato, all’oscuro dello stesso, oppure in altro luogo privato di sua pertinenza. La registrazione tra presenti è illegittima, nella dimora del registrato, solo nel caso in cui sia un terzo ad effettuare la registrazione.
La diffusione di una conversazione registrata è ammessa solo in due casi:
1) se c’è il consenso dell’interessato
2) se si vuole tutelare un diritto proprio o di altri.