Non tutti i beni del debitore sono pignorabili.
In primo luogo non lo sono i beni di prima necessità ed essenziali per la vita stessa del debitore e delle persone con questo conviventi (art. 514 c.p.c.):
– vestiti, biancheria, letti, tavoli e sedie, posate e utensili, armadi, cassettiere, frigoriferi, stufe e fornelli a gas o elettrici, lavatrici;
– commestibili e combustibili necessari a coprire il fabbisogno di un mese;
– libri, attrezzi e oggetti indispensabili allo svolgimento dell’attività lavorativa e armi utilizzate per l’adempimento di un pubblico servizio.
Sono impignorabili anche i beni aventi un particolare valore affettivo e morale, come: la fede nuziale, gli oggetti sacri o necessari alla professione del culto religioso, le decorazioni al valore, la corrispondenza, gli scritti di famiglia e i manoscritti, purché non appartengano a collezioni di pregio.
Sono invece parzialmente pignorabili (artt. 515 e 516 c.p.c.):
1) gli oggetti adibiti al servizio e alla coltivazione del fondo – che possono essere sottoposti ad espropriazione forzata solo in mancanza di altri beni mobili su cui soddisfarsi;
2) i frutti raccolti o separati dal suolo – che possono essere pignorati separatamente dall’immobile al quale accedono soltanto nelle ultime 6 settimane precedenti alla naturale maturazione degli stessi e i bachi da seta che si trovino sui rami a formare il bozzolo.
Per quanto riguarda i crediti, invece, l’art. 545 c.p.c. stabilisce che non sono assoggettabili ad esecuzione forzata: i crediti alimentari (come quelli dovuti in regime di separazione); i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, enti assistenziali o benefici, e quelli destinati al sostentamento di persone in stato di indigenza.
Non possono essere pignorate, infine, le pensioni minime, di solito identificate con la pensione sociale INPS riproporziona sul reddito e l'”ampiezza” del nucleo familiare; mentre, per la parte di pensione eccedente questa soglia, il pignoramento non può superare la quota del 20%.