Disposto il mantenimento diretto dei figli, nel caso di condotte reiteratamente ostruzionistiche del padre, che si rifiuti di contribuire a qualunque spesa per i figli che non rientri tra quelle indicate in sentenza, e anzi tende a sottrarsi anche al pagamento di quelle ivi contemplate, diventa estremamente complessa e disfunzionale una coordinata gestione delle esigenze dei minori, che rischiano di non poter partecipare ad attività, scolastiche e non, che i loro coetanei normalmente svolgono e che il piano genitoriale non può predeterminare nel dettaglio.
Lecito quindi stabilire che il padre versi alla madre un assegno di mantenimento, per consentirle di affrontare, anche in assenza di risposta e/o adesione paterna, spese ordinarie nell’interesse dei figli.
Trib. Perugia, sentenza 1667 del 2/11/2023