Il provvedimento ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale, emesso dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., ha attitudine al giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto non revocabile o modificabile salva la sopravvenienza di fatti nuovi, sicché il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica il predetto provvedimento, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Lo stabilisce la Cassazione civile, S.U., sentenza 13 dicembre 2018, n. 32359.
Cass. Sezioni Unite n.32359/2o18