E’ possibile la trasmissione degli atti al presidente del tribunale per l’ulteriore corso del procedimento nel caso di previsione di un assegno una tantum di divorzio con la procedura di negoziazione assistita, qualora il Pubblico Ministero non la ritenga equa non essendo stato chiarito come l’ex moglie che non disponeva di alcun reddito, avrebbe trovato un adeguato sostentamento una volta esaurita la somma pattuita che corrispondeva a cinque anni di corresponsione dell’assegno divorzile.
Procura della Repubblica di Ferrara 26/10/2023
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