Il primo presupposto imprescindibile per disporre l’affidamento del minore ai servizi sociali è costituito dalla pronuncia di limitazione della responsabilità genitoriale; il secondo presupposto è rappresentato dalla concreta inefficacia degli interventi di sostegno alla famiglia.
Presupporre per l’affidamento ai servizi sociali una pronuncia ex art. 333 c.c. evita l’uso improprio, da parte dei giudici, della locuzione “affidamento ai servizi sociali” nei procedimenti di regolazione delle responsabilità genitoriali.
Quanto al secondo presupposto, invece, il legislatore sottolinea l’importanza di attivare concretamente interventi a sostegno della famiglia e di dimostrare che si siano rivelati inefficaci, per impossibilità dei genitori di recuperare le proprie capacità genitoriali, ovvero che i genitori non abbiano collaborato.
Corte d’Appello di Milano, sentenza 29 gennaio 2024
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