La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, lascia inalterato il vincolo coniugale, sicché l’assegno di mantenimento in favore del coniuge va rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con onere a carico del richiedente di dare prova di tale condizione economico -patrimoniale. Da ciò consegue che il presupposto per il riconoscimento del contributo è che il coniuge richiedente sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi.
Tribunale Bari sez. I, 04/02/2022, n.384