In caso di conto corrente cointestato a due soggetti (ad esempio, i coniugi) l’uno può disporre della propria quota parte ma non può decidere su ulteriori liquidità senza aver ottenuto il consenso dell’altro.
Lo ribadisce la Cassazione con la sentenza n. 7915/2015.
La banca, essendo ciascun cointestatario creditore per l’intero, è tenuta a consentire a chi lo richieda di prelevare anche l’intera somma depositata, sempre che, ovviamente sia contrattualmente prevista la facoltà per entrambi i correntisti di compiere operazioni anche separatamente.
Diversa è la regola tra i cointestatari: in mancanza di prova contraria, quanto depositato nel conto si presume diviso in parti uguali. Quindi, ciascuno ha diritto alla metà della provvista, e non si può effettuare, senza il consenso espresso o tacito di quest’ultimo, il prelievo di una somma superiore a quella di sua spettanza. La regola vale sia per il saldo finale che durante il rapporto di conto corrente
Quindi, se uno dei cointestatari preleva il 100% della somma giacente in conto corrente, dovrà restituire all’altro la metà, sempre che non provi di aver alimentato il conto corrente in percentuale diversa